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Il decreto 192

  AGGIORNAMENTO del 16 gennaio 2009

L’articolo 29 - relativo alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici - è stato approvato con le modifiche delle Commissioni Bilancio e Finanze. Si torna così alla situazione previgente al DL anticrisi, ma con alcune novità:
  • diventa automatica la detrazione senza tetti di spesa;
  • l’“istanza” (con silenzio-rifiuto) all’Agenzia delle Entrate, che il DL aveva imposto anche per le spese del 2008, è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese del 2009 e 2010;
  • le spese del 2009 e 2010 potranno essere detratte in cinque anni, mentre per quelle del 2008 resta la scelta da tre a dieci anni.

La nuova disciplina in dettaglio
Il nuovo comma 6 prevede che, per le spese sostenute nel 2009 e 2010, i contribuenti interessati alla detrazione del 55% (commi da 344 a 347 della Finanziaria 2007), debbano inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento che l'Agenzia delle Entrate emanerà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica e saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il suddetto DM 19 febbraio 2007, sarà modificato al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. I commi da 8 a 11 sono stati cancellati. Ricordiamo che, ai sensi del DL 185/2008, tuttora in vigore, a partire dal 15 gennaio 2009 i contribuenti interessati alla detrazione del 55% avrebbero dovuto inviare via internet l’istanza all’Agenzia delle Entrate, attraverso un modulo che la stessa Agenzia avrebbe dovuto pubblicare entro il 29 dicembre scorso ma che, a seguito delle modifiche normative annunciate dal Governo in quei giorni, non è mai stato pubblicato.


  AGGIORNAMENTO del 11 novembre 2007

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (si veda la sintesi a seguire).

Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.   

Per fruire delle detrazioni del 55% previste dal comma 345 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, non è richiesto il documento di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima Finanziaria 2007, cioè l’attestato di qualificazione energetica.

  Scarica il quadro riepilogativo delle modalità operative della detrazione del 55% dell'ANCE


  LEGGE FINANZIARIA 2007 - INTERESSE PER IL RISPARMIO ENERGETICO IN EDILIZIA
La Legge del 27 dicembre 2006 n°296, attuativa della manovra finanziaria 2007, prevede l'erogazione di bonus fiscali per gli investimenti cosiddetti verdi, mirati cioè ad incentivare il risparmio energetico in edilizia. La detrazione del 55%, prevista per le spese sostenute nell'anno 2007 per l'acquisto di serramenti con prestazioni termiche che rispettano specifici limiti di trasmittanza, spetta fino ad un valore massimo di Euro 60.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. I limiti di trasmittanza termica sono definiti in funzione della zona climatica di appartenenza. L'acquisto di serramenti può essere relativo ad interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari. La detrazione compete anche nel caso in cui l’intervento è eseguito in locazione finanziaria (leasing). 
  CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI

  • La conformità della prestazione termica dei serramenti ai limiti stabiliti deve essere asseverata da un tecnico abilitato che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
  • Successivamente all’esecuzione degli interventi dovrà essere predisposto, da tecnico abilitato, l’attestato di qualifica energetica relativo all’unità immobiliare in questione.
  • Le spese sostenute dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario entro il 31.12.2007.
  • Andrà trasmessa all’ENEA, mediante procedura elettronica o a mezzo raccomandata, entro 60 gg dalla fine dei lavori, copia dell’attestato di qualifica energetica e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati.
  • Dovrà essere conservata l’attestazione energetica, la ricevuta di trasmissione dei documenti all’ENEA, le fatture comprovanti le spese sostenute, la ricevuta del bonifico.

Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m2K
Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi

Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m2K
Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri
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